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Cid, se sbagli questo sei fregato: l’assicurazione non paga I Guida per evitare errori nella constatazione amichevole

Modulo Cid – solomotori.it
Massima attenzione alla compilazione del Cid perché se si sbaglia nell’inserimento dei dati sono dolori: non prenderete i soldi perché le assicurazioni pagano solo se è tutto perfetto. Ecco come fare.

In caso di incidente occorre prestare sicuramente moltissima attenzione alla compilazione del Cid (Convenzione di indennizzo Diretto), comunemente noto come Cai (Constatazione amichevole di Incidente). Esso è il modulo blu fornito dalla compagnia assicurativa al momento della stipula del contratto e va sempre tenuto in auto in caso di necessità.

L‘articolo 143 comma 2 del D.Lgs 209/05 parla chiaro circa la compilazione congiunta in caso di sinistro, asserendo come esso rappresenti a tutti gli effetti un vero e proprio documento stragiudiziale che ha valore anche per le compagnie assicurative. Per ciò è fondamentale, come prima cosa, che sia firmato da entrambe le parti, altrimenti ha solo valore di denuncia di sinistro.

Finché il modulo è compilato a dovere in ogni sua parte, tutto bene. Ma spesso, vuoi per agitazione, fretta o nervosismo, il modulo Cid viene compilato male e ciò comporta dei problemi non indifferenti in sede di risarcimenti e valutazione di danni e rimborsi.

La Cassazione sostiene che nonostante il Cid sia errato vi è comunque la possibilità di ottenere un risarcimento ma la strada potrà risultare parecchio tortuosa. Serviranno prove suppellattive (costose) e testimonianze formali, oltre a interrogatori veri e propri.

Modulo Cid: ecco quando l’assicurazione non ti paga

Come dicevamo, la corretta compilazione del modulo Cid è essenziale per poter ottenere il rimborso dalla compagnia assicuratrice in caso si abbia ragione. In mancanza di dati precisi o in presenza di errori e incongruenze, la faccenda si complica non poco.

Compilazione del Cid – solomotori.it

Ricordiamo che il modulo una volta compilato con i dati dei conducenti, dei veicoli, luogo e orario e data del sinistro, disegni delle dinamiche e descrizioni complete, va consegnato alla compagnia assicuratrice entro 30 g dal sinistro. Essa poi provvederà alla proposta di risarcimento qualora ve ne sia l’effettivo diritto, a patto che il Cid sia completo e compilato a dovere.

Se il documento apporta le firme di entrambi gli automobilisti, esso costituisce di per sé valore probatorio. Solo l’assicurazione può contestare la validità del documento qualora lo ritenga inverosimile o non del tutto convincente in una o più parti. Lo stesso Giudice, in caso si arrivi a una udienza di risarcimento, secondo l’articolo 2733 del Codice civile, accetta liberamente il Cid ma si riserba valore decisionale indipendente. Attenzione massima dunque a essere precisi nella descrizione dei danni, delle dinamiche e delle posizioni dei veicoli: ogni minima omissione o incongruenza vi priverà dei risarcimenti.