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Scatta l’obbligo pesantissimo, da metà novembre non puoi più circolare senza questo in macchina: la multa è assicurata

Differenza Gomme invernali estive
Differenza tra Gomme invernali ed estive
C’è un elemento che diventa obbligatorio a breve: da metà novembre se non hai i pneumatici invernali o le catene da neve rischi una multa salata, oltre alla tua sicurezza e quella dei passeggeri e quella delle altre persone in strada.

Nelle mezze stagioni (autunno e primavera) ormai molti automobilisti sono abituati a fare il  cambio di pneumatici, montando quelli invernali in autunno e quelli normali in primavera. I pneumatici invernali hanno una mescola particolare e delle scanalature più marcate che aiutano a marciare in condizioni difficili come forte pioggia, grandine e neve. L’obbligo è disciplinato dall’articolo 6 del Codice della Strada ed è entrato in vigore a ormai 12 anni fa.

La norma obbliga il montaggio “almeno sulle ruote motrici“, ma naturalmente è più sicuro montarli  su tutte e quattro le ruote. La spesa d’acquisto sarà maggiore, ma quella della sostituzione non varia granché, e ne guadagna parecchio la sicurezza, visto che un’auto con gomme diverse su avantreno e retrotreno è più a rischio di sbandate durante le frenate o le curve sdrucciolevoli.

I pneumatici invernali vanno installati dal 15 novembre al 15 aprile, pena salate multe. Multe che si rischiano anche circolando con le gomme invernali d’estate. C’è comunque un mese di tolleranza per la sostituzione, ma specialmente d’inverno è meglio non perdere tempo.

Per quanto concerne invece le catene da neve, queste devono essere installate solo in alcuni tratti autostradali e extraurbani, prevalentemente dove si sa che ogni anno ci sono forti precipitazioni nevose e dove l’asfalto tende a diventare scivoloso. Occhio però a non installare catenacci da ferramenta: il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito che possono essere commercializzate e installate solamente catene che espongono il marchio UNI 11313.

Riassumendo, quindi, ecco cosa bisogna fare:

-Pneumatici invernali: dal 15 ottobre al 15 novembre
-Pneumatici estivi: dal 15 aprile al 15 maggio
-Catene da neve: solo dove è specificato l’obbligo

Ma dove? Nella maggior parte delle zone d’Italia vige l’obbligo di pneumatici invernali, salvo le regioni del sud dove il clima è piuttosto mite anche d’inverno. Ma anche lì, ci sono anche zone montuose e collinari dove gli enti regionali possono disciplinare l’obbligo dell’installazione dei pneumatici invernali o di avere a disposizione le catene da montare se si rendesse necessario. La lista delle zone varia di anno in anno, e potete trovare l’elenco aggiornato sul sito della vostra regione.

Multe e  sanzioni per chi guida senza gomme invernali o catene

Chi circola viene sorpreso a circolare senza gomme invernali o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile nelle zone dove è disposto l’obbligo, ma anche coi pneumatici invernali fuori stagione,  rischia un’ammenda che va da 41 a 168 euro nei centri abitati, e da 84 euro a 335 fuori fuori città (strade extraurbane ed autostrade), a cui viene sempre aggiunta la sanzione accessoria della decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Una volta contestata la contravvenzione, l’automobilista viene anche intimato a fermare il veicolo senza la possibilità di continuare a proseguire senza prima metterlo in sicurezza adeguandosi alla normativa. Nel caso in cui la contravvenzione fosse riscontrata all’interno di centri abitati, si rischia anche un’ulteriore multa per guida pericolosa, che aggiunge un’ammenda da 84 euro con la sanzione accessoria della decurtazione di altri 5 punti.

Ma attenzione ai produttori e ai rivenditori di tali dispositivi, in quanto ci sono multe anche per loro, come disciplina il seguente articolo del CdS:

“Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.”