Nuovo dispositivo sulle strade, se lo vedi fai attenzione: ti becca subito e la multa ti arriva a casa
Da sempre cruciale la questione degli autovelox per gli automobilisti. Da oggi, si dovrà prestare una particolare attenzione a dispositivi dello stesso tipo che rilevano il semplice passaggio a punti di accesso che, per propria natura, e in base alla segnaletica, dovrebbero rimanere preclusi all’automobilista. A partire dall’attuazione dell’ultimo Decreto Infrastrutture, infatti, ne risulta novellato altresì l’art. 147 del Codice della Strada.
Esso regola il mancato rispetto del divieto di attraversamento dei passaggi a livello, e di come ora, il medesimo attraversamento, possa essere rilevato con apposita strumentazione elettronica, idonea al rilevamento automatico delle violazioni. La stessa può essere disposta direttamente dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a proprie spese. L’ente ferroviario, dunque, che ne prevede l’installazione, si avvarrà dell’operato del casellante, sotto la cui responsabilità il macchinario opera, e lo stesso personale può comminare le multe.
Nel momento in cui la sbarra sta per chiudersi, e quindi il semaforo dell’attraversamento ferroviario è rosso, ci sono veicoli che si lanciano per “intrufolarsi” nell’arco di tempo (una manciata di secondi) che intercorre tra l’avviso di chiusura della sbarra appena avvenuto e l’effettiva chiusura di essa. Ciò è vietato, e il personale ferroviario che si occupa di rilevare l’infrazione tramite il dispositivo menzionato, ed erogare la sanzione, risulta abilitato a farlo dal Codice della Strada, precisamente dall’art.12.
La competenza del personale ferroviario e le implicazioni
L’ultimo articolo citato prevede che, il personale in questione, eserciti mansioni ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie funzioni, nell’ambito dei passaggi a livello. Rimane comunque una pecca, evidenziata da alcuni giuristi. La norma sulla “notificazione delle violazioni”, contemplata dall’art.201 del medesimo Codice della Strada, non richiama l’art. 147, da poco novellato, né l’art.12, e dunque neppure l’anzidetto personale ferroviario.

Sulla base di tale lettura dunque, il personale eserciterebbe “mansioni ispettive e di vigilanza”, ma queste non si estenderebbero alla notifica delle violazioni. La questione, sul piano giuridico si presenta dunque come leggermente controversa, almeno fino a questo momento. Fermo restando che resta chiara l’abilitazione a rilevare tali atteggiamenti che sono sanzionabili, e dunque, pare che sia legittima una contravvenzione che possa arrivarvi dall’ente ferroviario. In ogni caso, prestare sempre attenzione alla sbarra, e non “intrufolarsi” azzardatamente poco prima che questa s’abbassi.