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Patenti, non sei più autorizzato a guidare il veicolo con quella che hai: 4000€ di multa

Un conducente alla guida di un camper. E’ sempre importante guidare con la patente appropriata per la tipologia di veicolo – solomotori.it
La guida con patente ha una casistica che è appositamente sanzionata dal Codice della Strada. Ma ora pare che l’automobilista debba andare incontro a delle novità nel settore. Quindi, cosa cambia? E’ quanto cercheremo di chiarire nella guida di seguito, con tutte le implicazioni del caso, specialmente quelle verso le quali l’automobilista dovrà prestare un’attenzione particolare. 

Guidare con una patente diversa da quella necessaria costituisce un’infrazione, e questo è risaputo da parte di tutti, o quantomeno della stragrande maggioranza degli automobilisti. Per certi versi, equivarrebbe ad una guida senza patente, visto che il certificato esibito non è valido per quel tipo di veicolo. Anche se vi sono state, sul piano giuridico, delle distinzioni: l’art 116 del Codice della Strada, al comma 13, prevede testualmente la sanzione per guida senza patente.

Quindi vi è un riferimento a quei casi di guida senza aver mai conseguito la patente, oppure di guida con revoca già effettuata della patente stessa. La fattispecie attinente alla guida con patente diversa da quella occorrente non vi è contemplato. Era contemplato piuttosto dall’art. 125 del medesimo Codice. La differenza è notevole. Mentre l’art.116 prevede altresì una sanzione penale, l’art.1125 prevedeva solamente una sanzione amministrativa.

Questo, almeno, fino alla riforma del medesimo. Il tutto è avvenuto a seguito della riforma del 2011. Si è trattato dell’attuazione, da parte del D.Lgs. 59/2011, della direttiva europea n. 126 del 2006, avente ad oggetto la materia delle patenti di guida. Le modifiche apportate al titolo IV del Codice della Strada sono state degne di nota, e in particolare l’art.125 è stato totalmente riscritto. Anche l’art.116 è stato modificato, del resto. Prima della riforma del 2007, esso prevedeva la sola sanzione amministrativa, ma poi la sanzione penale è stata reintrodotta. Già, perché nel quadro giuridico ancora precedente, la stessa era prevista.

 

La situazione attuale, nei dettagli

Assicuriamoci di guidare solo ed esclusivamente veicoli contemplati dalla patente di guida specifica – solomotori.it

Nell’art. 125, prima della riforma, si contemplava una fattispecie in cui non si dispone di alcuna patente per il veicolo in questione, ma per un altro veicolo. L’art. 116 prevedeva piuttosto, e prevede tuttora per chi guida senza patente, la sanzione amministrativa con multa che va da 2.257 a 9.032 euro. E in più, qualora si tratti anche, nel caso in oggetto, di una recidiva a distanza di meno di 2 anni, la sanzione penale, fino ad un anno di reclusione.

Il caso di guida con patente diversa è ora contemplato dallo stesso art. 116, ma in un comma a parte. L’art. 125 pre-riforma, infatti, è stato trasposto nella creazione del comma 15-bis dello stesso art.116, che prevede il caso di guida con altra patente. Le sanzioni corrispondono rispettivamente ad una multa che va da 1.000 a 4.000 euro, e la pena accessoria della sospensione patente da quattro a otto mesi. Vi è quindi sempre una distinzione, pur essendo contemplate le due fattispecie, ora dal medesimo articolo. Quanto all’attuale versione dell’art.125 del Codice, essa si occupa del Regolamento di attuazione.