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Divieto di sosta, da oggi la legge dice questo: è valido anche così | Pioggia di multe

Divieto di sosta. Novità in arrivo.
Divieto di sosta. Novità in arrivo.
Il divieto di sosta è una delle sanzioni più comuni imposte a migliaia di cittadini ogni giorno. Le norme che regolano questo divieto sono varie e sono state proposte e attuate numerose innovazioni per facilitare la sosta di un veicolo sul ciglio della strada.

Qui troviamo molti casi come il divieto di sosta in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari delle ferrovie o delle tramvie; nelle gallerie, nei sottopassaggi, sotto gli archi e i portici, se non diversamente indicato; sui dossi e sulle curve e, fuori dai centri abitati, sulle strade di accesso alle città, anche se vicine ad esse.

Tra i segnali stradali più comuni ci sono i segnali di stop e di attesa, che svolgono un ruolo fondamentale per aumentare la sicurezza stradale ed evitare spiacevoli sanzioni. Ma quali sono le caratteristiche di questi segnali? I segnali di Divieto di Fermata e di Divieto di sosta sono segnali verticali (articolo 38 del Codice della Strada) detti “di regolamentazione”, cioè indicano agli utenti della strada un obbligo o una restrizione positiva o negativa e sono posti all’inizio e alla fine dei luoghi in cui vige la regolamentazione.

Il segnale di divieto di sosta ha forma circolare ed è caratterizzato da una cornice rossa, uno sfondo blu e un’unica striscia diagonale rossa che attraversa il segnale. Nelle strade extraurbane ha lo scopo di indicare che il divieto di sosta è permanente e si applica anche di notte. Nelle strade urbane, invece, indica che il divieto di sosta è in vigore dalle 8.00 alle 20.00, a meno che non vengano aggiunti altri segnali.

Il segnale di divieto di sosta, d’altro canto, si distingue dal segnale di divieto di fermata per due strisce rosse diagonali che si intersecano a formare una “X”. Viene utilizzato nei casi in cui, senza ulteriori contrassegni, la sosta, la fermata e in generale qualsiasi fermata volontaria di breve durata del veicolo è permanentemente vietata.

La sentenza del Tar che ha fatto discutere

“L’autorizzazione di una strada di accesso da parte di un Comune non può essere considerata subordinata alla classificazione o alla destinazione d’uso dell’immobile e non è tenuto a specificare con quale tipo di veicolo la strada di accesso è destinata ad essere utilizzata”.

Con questa motivazione, il TAR della Liguria ha accolto il ricorso di un negoziante contro il Comune di Genova, dopo che la Polizia Locale aveva espresso parere negativo all’autorizzazione della strada di accesso al suo esercizio commerciale, sottolineando che “la destinazione dell’immobile è un negozio e il “mezzo” con cui il richiedente vuole entrare/uscire dai locali non può essere considerato un veicolo”. Di conseguenza, è stato annullato il provvedimento firmato dal direttore del municipio VIII Medio Levante, che aveva respinto la richiesta di liberare il vicolo per l’apertura dell’accesso al negozio.

Il proprietario del negozio, che vende macchine per la pulizia industriale e compressori, inizialmente utilizzava una macchina lavapavimenti in grado di movimentare oggetti pesanti anche diversi quintali come “muletto” per trasportare la merce da consegnare. “Poiché la domanda di ingresso non specificava il modello in questione, la valutazione contestata è infondata”, spiegano i giudici amministrativi nella sentenza pubblicata oggi. “L’istruttoria svolta dalla polizia locale aveva fatto emergere anche presunti profili di inidoneità oggettiva dei locali del ricorrente, per le dimensioni della porta di accesso e per la mancanza di spazio di manovra dei veicoli all’interno: tali profili, tuttavia, non sono stati evidenziati nell’atto impugnato.
In ogni caso, né il Codice della Strada né la normativa vigente richiedono di specificare con quale tipo di veicolo debba essere utilizzato il varco”. “Ora voglio usare un veicolo commerciale, ma proprio ieri è stato spostato un palo pubblico davanti alla mia vetrina, che prima era a dieci metri, all’angolo”, si entusiasma Massimo Cucini, il negoziante che ha vinto il ricorso al TAR, denunciando nuovi disagi per la sua attività. “Ho comprato il negozio in piena pandemia e ho chiesto l’autorizzazione per il corridoio perché devo spostare merci pesanti in sicurezza. Il vialetto mi ha permesso di spostare la merce e di continuare la mia attività. Non mi aspettavo di dover aspettare due anni, né mi aspettavo un’opposizione da parte del Comune, visto che ad altri esercizi commerciali della stessa zona sono stati concessi i passi carrai senza problemi”.