Arbitro assicurativo, che cos’è e a che serve: la legge che non tutti conoscono

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Una vera e propria novità: l’istituzione di una figura che dovrebbe facilitare le cose in campo assicurativo.
Un onere che riguarda tutti gli automobilisti e i conducenti, quando parliamo di ambito RC auto, ma una tutela che riguarda molti altri settori e che i cittadini possono scegliere di adottare.
C’è quella dell’auto come c’è quella sanitaria, c’è quella sul lavoro o quella sulla casa: sono davvero tantissimi i tipi di assicurazione che si possono stipulare.
Si tratta di un campo assai vasto e sconfinato, tra contratti e clausole, è facile che si possa commettere qualche sbaglio o trovarsi in qualche situazione scomoda.
Ecco perché si è sentita la necessità di una figura, già istituita in altri settori come quello finanziario o bancario, al fine di ridurre i contenziosi nelle sedi preposte e ordinarie, che spesso risultano troppo numerosi e non sempre risolti.
La legge che non tutti conoscono: l’arbitro assicurativo
Una figura che si occuperebbe dunque, delle controversie tra clienti assicurati e imprese o intermediari assicurativi, esclusivamente documentali relative all’attività assicurativa sia in materia di RC auto che in altri settori. Egli è il soggetto a cui rivolgersi per risolvere per esempio controversie riguardanti il risarcimento di una somma di denaro. Non ci sarà bisogno di assistenza legale.
L’arbitro assicurativo, sotto forma di un collegio arbitrale imparziale, è istituito presso l’IVASS, a seguito dell’articolo 15 della Direttiva UE 2016/97 e tutte le imprese e gli intermediari iscritti regolarmente a ciascun albo e al registro unico possono aderirvi senza bisogno di comunicazioni. Egli non sostituisce però il giudice ordinario ma è solo un’alternativa più rapida e economica.
Cos’è e a che cosa serve l’arbitro assicurativo
Per presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario che questo sia preceduto da un reclamo presentato all’impresa o all’intermediario, alla risposta a quest’ultimo o entro 12 mesi dalla presentazione. Il ricorso va inoltrato in modalità telematica e entro alcuni termini ben precisi. Il collegio arbitrale esprimerà il suo parere entro 90 giorni, con possibilità di proroga di 90 giorni.
L’impresa o l’intermediario dovrà eseguire la decisione del collegio arbitrale entro 30 giorni e entro i giorni successivi trasmettere la documentazione. L’arbitro assicurativo sarà operativo entro poco tempo. Inserito nel Codice delle Assicurazioni Private con l’articolo 187-ter e dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel gennaio di quest’anno, già dal 26 maggio è possibile navigare sul sito ufficiale attraverso cui seguire i passaggi della procedura, dove tutto avverrà online.