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Quando un malore improvviso esclude la responsabilità in un incidente stradale

Quando un malore improvviso esclude la responsabilità in un incidente stradale e quali prove deve fornire il conducente.

Un conducente che perde conoscenza improvvisamente durante la guida, con un veicolo in movimento e un'area di strada con buche o ostacoli
Un conducente che perde conoscenza improvvisamente durante la guida, con un veicolo in movimento e un’area di strada con buche o ostacoli

Un malore improvviso durante la guida può escludere la responsabilità per un incidente stradale, ma solo se si soddisfano criteri specifici stabiliti dalla giurisprudenza. Quando un conducente perde conoscenza in modo del tutto inaspettato, non è più padrona delle proprie azioni. Tuttavia, non basta affermare di essere stati male per evitare le conseguenze legali. I giudici richiedono prove concrete e un rispetto delle norme di prudenza. Il malore non è considerato caso fortuito, ma un evento che può escludere la colpa solo in determinate condizioni.

Quali sono i criteri per escludere la responsabilità?

Per escludere la responsabilità, il conducente deve dimostrare l’eccezionalità dell’evento e che non ha agito in maniera imprudente. Deve provare di aver rispettato tutte le norme di prudenza e che non esisteva alcuna manovra alternativa per evitare l’impatto. Se il malore deriva da uno stato patologico già conosciuto, la responsabilità rimane ferma. La giurisprudenza ha stabilito che il caso fortuito non è sempre applicabile, ma solo in situazioni in cui l’evento è imprevedibile e non dipende dalla volontà del conducente. Il caso fortuito non è sempre applicabile, ma solo in situazioni in cui l’evento è imprevedibile e non dipende dalla volontà del conducente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il malore improvviso non rientra tecnicamente nella categoria del caso fortuito. Il caso fortuito presuppone che il soggetto compia un’azione cosciente e volontaria che viene poi deviata da un evento esterno imprevisto. Nel malore improvviso, invece, manca proprio la coscienza e la volontarietà della condotta.

Quali prove deve fornire il conducente?

Il conducente ha un preciso onere di allegazione per dimostrare che il malore è stato effettivamente improvviso e non è conseguenza di una condotta imprudente. Deve indicare elementi specifici e concreti che rendano plausibile la sua difesa. Non basta dire “ho avuto un malore” dopo l’incidente. Il giudice valuta l’età, le condizioni psico-fisiche, la presenza di cartelle cliniche o testimonianze immediate, e il comportamento tenuto subito dopo il fatto.

Non basta dire “ho avuto un malore” dopo l’incidente, ma il giudice valuta elementi concreti come l’età, le condizioni psico-fisiche e il comportamento subito dopo il fatto. Se mancano prove o indizi determinati, si presume che la condotta sia stata libera e volontaria. Un esempio chiaro è il caso in cui un automobilista sbanda senza frenare e finisce in una scarpata. Non può limitarsi ad allegare il malore senza altri elementi a supporto. In caso di dubbio fondato e insufficienza di prove sulla capacità del conducente, è però possibile una sentenza di assoluzione.

Lo scoppio improvviso di uno pneumatico è uno degli esempi più comuni usati per spiegare il caso fortuito. Tuttavia, non basta che la gomma esploda per evitare la responsabilità. Il giudice verifica sempre se il conducente ha avuto cura del mezzo. Se la velocità era moderata e le gomme erano in perfetto stato di manutenzione, allora si può parlare di caso fortuito. Al contrario, se le gomme sono lisce o usurate, lo scoppio non è più un evento imprevisto ma una conseguenza della negligenza di chi guida.

La giurisprudenza ha chiarito che il caso fortuito e la forza maggiore annullano la presunzione di colpa, ma solo se l’evento è talmente raro e imprevedibile da sfuggire a ogni controllo umano. Non si può invocare il caso fortuito se chi guida ha tenuto una condotta imprudente. Se un automobilista viaggia a una velocità che non gli permette di controllare il mezzo sul bagnato, la colpa resta sua. Allo stesso modo, non è un evento imprevisto la presenza di un ciclista ebbro se il conducente non è stato abbastanza attento in prossimità di un incrocio o in condizioni di scarsa visibilità.