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Passo carrabile, se non c’è questo dettaglio puoi parcheggiare: la multa non vale nulla

Passo carrabile, sono tutti validi e a norma?
Passo carrabile, sono tutti validi e a norma?
Passi carrabili, sono tutti a norma? La domanda è lecita: a volte è consentito parcheggiare l’auto davanti. Ecco quando la multa è nulla…

In tutte le strade delle nostre città siamo circondati da passi carrabili. Ma cosa sono veramente? Si tratta di uno sbocco di un’area privata su un’area di passaggio pubblico, come ad esempio una strada, identificato da un apposito segnale di divieto che permette di entrare o uscire liberamente ed impedisce che dinanzi a esso possano sostare veicoli. E’ l’articolo 46 del Codice della Strada a disciplinare le condizioni da realizzare per un passo carrabile, anche se va detto che ogni Comune può effettuare integrazioni o disposizioni particolari, con le opportune segnalazioni. La validità di ogni passo carrabile è di 29 anni, salvo eccezioni.

E’ quasi una consuetudine pensare (sbagliando) che tutti i passi carrabili siano a norma e che conducano l’automobilista distratto inevitabilmente alla multa. Ci sono anche i casi, per esempio, in cui un proprietario di un edificio mette in atto una sorta di stratagemma per uscire comodamente con la macchina dal proprio edificio, ma con cartelli non a norma. Affinché un passo carrabile possa essere considerato invece legittimo occorre che il titolare sia stato autorizzato ad esporre l’apposito cartello, che abbia seguito le modalità per la richiesta del permesso e che l’affissione del cartello sia a norma di legge. E infine, bisogna rispettare le norme urbanistiche. Dunque, non è così semplice verificare tutto questo in un istante, prima di pensare senza dubbio ad un corretto divieto.

Relativamente ai permessi, questi sono da chiedere agli enti proprietari delle strade (Comune) pagando il canone annuale di 30 euro, ovvero la Tosap (tassa occupazione spazi e aree pubbliche). Per rilasciare l’autorizzazione bisogna rientrare in alcune di queste casistiche: il passo carrabile deve essere costruito con materiali durevoli e collocato ad almeno 12 metri dall’incrocio più vicino. Solo in casi veramente eccezionali, la distanza può essere ridotta a 3 metri. Deve essere poi visibile ad una distanza equivalente allo spazio di frenata che risulta dalla velocità massima consentita sulla strada interessata; deve permettere ad un veicolo la rapida immissione nella proprietà senza ostacolare la fluidità della circolazione stradale.

Passo carrabile, i requisiti da rispettare: non sempre la multa è dovuta

Se l’accesso è destinato anche al traffico pedonale (ad esempio l’entrata ad un garage), deve essere prevista una separazione tra l’entrata carrabile e quella pedonale; il cartello del passo carrabile non può inoltre essere collocato ad un’altezza da terra inferiore a 60 centimetri né superiore a 2,20 metri. Non deve, inoltre, essere posto su elementi mobili come cancelli, porte o catene: nel caso fossero aperti, non sarebbe visibile. Dovrà poi riportare assolutamente il numero di autorizzazione e l’indicazione dell’anno del rilascio. Se non è stato fornito dal Comune, il cartello non ha validità.

Passo carrabile, le multe per le violazioni
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Quindi, chi parcheggia davanti a quell’ingresso non può essere multato. Altre condizioni riguardano i passi carrabili temporanei: se il marciapiede deve essere modificato per agevolare l’ingresso all’area privata, non è possibile realizzare gradini o qualsiasi cosa che impedisca il passaggio. Piuttosto, bisogna accompagnare l’ingresso con delle rampe conformi alla normativa sulle barriere architettoniche e con lo stesso materiale del marciapiede. Se il titolare di un’autorizzazione dovesse chiudere il suo passo carrabile, infine, dovrà ripristinare a sue spese il suolo pubblico, lasciandolo com’era prima.

In assenza di uno uno di questi requisiti il titolare dell’autorizzazione non può pretendere di chiedere la multa per chi ostacola il passaggio al suo edificio. Altro esempio: cartello non esposto. In questo caso non si può multare o tantomeno chiedere la rimozione forzata di un veicolo parcheggiato almeno ad un metro dall’ingresso. Anzi, chi utilizza quel passaggio per entrare nell’edificio dovrà pagare una multa di 39 euro per mancata esposizione del cartello o di 159 euro se il cartello esposto è senza autorizzazione. Se il canone annuale per tutti corrisponde a 30 euro bisogna ricordare che le uniche concessioni per un passo carraio a titolo gratuito riguardano gli accessi alla Pubblica Amministrazione, agli uffici giudiziari, alle sedi delle forze dell’ordine, alle associazioni di volontariato e ai portatori di handicap.