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Autovelox, in questo caso non pagare la multa: non è legale ma nessuno lo sa

Uno degli incubi degli automobilisti italiani ha un nome: autovelox. Nel caso in cui si sia superato il limite di velocità – attività che è bene evitare anche per questioni di sicurezza – può capitare di ricevere a casa multe salatissime. Non tutti sanno che esistono però dei casi in cui non è necessario pagare queste contravvenzioni.

Gli autovelox servono infatti a rilevare la velocità, e la targa, del mezzo, permettendo alle forze dell’ordine di rintracciare il proprietario del veicolo e consegnargli l’amaro verbale.  È necessario che anche la polizia o i vigili rispettino determinate regole: nel caso in cui queste non vengano rispettate, l’automobilista non sarà tenuto a pagare la multa.

 

La corte di Cassazione (con l’ordinanza 24214/18), per esempio, ha annullato un verbale per eccesso di velocità. Il motivo? Semplicemente, sul verbale non viene specificata l’autorizzazione del Prefetto. Le forze dell’ordine devono infatti essere prima autorizzate dal Prefetto per poter installare l’autovelox in strada. Nel caso in cui manchi questa autorizzazione, chi si è visto recapitare a casa la multa ha il diritto di impugnare il verbale.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il trasgressore deve poter conoscere “Quanto meno indirettamente, in vista del successivo accesso alla documentazione amministrativa, i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Il trasgressore deve quindi poter rinvenire gli estremi del decreto prefettizio che tali motivi, più ampiamente, esplicita, con inapplicabilità al vizio de quo dell’articolo 21 octies della legge 241/90, trattandosi di requisito motivazionale mancante in atto sanzionatorio impugnato ex legge 689/81, dipendendo il sussistere del potere sanzionatorio in concreto dal parallelo sussistere del requisito”.

Ecco gli altri casi in cui non pagare

Esistono poi altri casi in cui si può evitare il pagamento del verbale. Nel caso in cui l’autovelox non sia ben segnalato si può procedere alla contestazione. L’autovelox deve sempre essere preceduto da un’indicazione chiara, che deve essere di almeno 400 metri ma non troppo distante (oltre i 4 km). Non è necessario pagare neanche nel caso in cui l’Autovelox risulti non omologato e gestito da organi di polizia stradale. Infine, si può contestare la multa anche nel caso in cui l’autovelox sia collocato in punti particolarmente ostici per i guidatori e che potrebbero compromettere la sicurezza dell’automobilista nel caso in cui venga fermato.

La contestazione può essere fatta al Prefetto o al Giudice di Pace, entro 60 giorni. Nel primo caso non si deve pagare nulla in prima istanza, nel caso in cui si ricorra al giudice di pace invece sì. Nel caso però in cui il ricorso venga accettato, quanto pagato verrà restituito.